MISURE URGENTI VOLTE A TUTELARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA E DEGRADO NEL CENTRO ABITATO

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01/02/2022

ORDINANZA N. _565_ DEL   31/01/2022

OGGETTO:

MISURE URGENTI VOLTE A TUTELARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA E DEGRADO NEL CENTRO ABITATO.

IL SINDACO

 PREMESSO che nel Centro Storico di Cariati e, più in generale, nei centri abitati del territorio comunale si manifestano situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato che ledono l’immagine del decoro e la percezione della sicurezza urbana, valori questi ultimi, che devono essere preservati e tutelati in tutti i loro aspetti;

TENUTO conto che la percezione di tale degrado urbano è data anche dall’oggettivo stato di fatiscenza dei numerosi immobili a destinazione residenziale, commerciale, artigianale e di servizio di proprietà private, da lungo tempo abbandonati nei quali non viene esercitata alcuna attività;

CONSTATATO che questa condizione di degrado è presente anche nel Centro Storico, che dovrebbe connotarsi per il particolare pregio storico, architettonico ed artistico, dove vi sono edifici le cui facciate ed i manufatti ad esse pertinenti denotano notevole degrado ed incuria, nei quali è maggiore il rischio di distacchi di intonaci e di altre parti costruttive strutturali che possono rappresentare un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini;

ACCERTATO che vi sono immobili inutilizzati con spazi rientranti o protetti da cancelli e/o serrande, dove l’intercapedine tra queste e la porta di ingresso, soglia o vetrina diventa ricettacolo di sporcizia e rifiuti vari, causando, oltretutto gravi problemi di sicurezza e di igiene pubblica, un forte degrado estetico, che si riflette altresì sull’immagine e sulla qualità di vita complessiva dell’area urbana interessata, con pregiudizio inoltre della coesione sociale pacifica tra gli abitanti ed i titolari delle attività economiche preesistenti;

RILEVATO altresì che il fenomeno sopra descritto reca pregiudizio oltre che all’igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e genera anche un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell’immagine del centro storico, ma anche l’accrescersi della percezione di insicurezza da parte di molti cittadini comportando una crescente ed infondata convinzione di quest’ultima circa un presunto disinteresse da parte della pubblica Amministrazione locale;

CONSIDERATO che alcuni aspetti sopra richiamati, talvolta anche segnalati dai concittadini, si sono recentemente aggravati con la sussistenza di un potenziale pericolo e allo stato non più fronteggiabile con i mezzi ordinari; 

DATO ATTO che è dovere primario dell’Amministrazione Comunale salvaguardare il decoro, la cura e l’igiene dei centri abitati e perseguire anche l’obiettivo della reale percezione di sicurezza, il cui livello costituisce un indicatore della qualità della vita sociale della Comunità;

RITENUTO doveroso per la Pubblica Amministrazione, adottare strumenti efficaci che, alla luce del vigente quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentono di poter contrastare e reprimere i sopracitati fenomeni degenerativi del decoro e della convivenza urbana e sociale;

 

CONSIDERATO:

che è necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo, favorendo l’espansione di situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità e qualità della vita civile nel centro urbano;

altresì necessario adottare azioni efficaci per recuperare, sotto il profilo del decoro urbano dei fabbricati di competenza dei privati e/o pubblici, innanzitutto l’area del centro storico, tenuto anche conto della presenza, tra l’altro di edifici e monumenti storici che, nel loro complesso, rappresentano una considerevole attrazione turistica;

 

DATO ATTO che l’articolo 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, nella versione vigente prevede che “… sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale … ordinanze contingibili ed urgenti, disciplinanti interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…”;

RILEVATA l’urgenza ad intervenire per contenere il descritto fenomeno di degrado; 

RITENUTI sussistenti le condizioni di gravità, contingibilità e urgenza;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” ed in particolare l’articolo 16;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48;

VISTO il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/04/2008, con particolare riferimento ai segg. articoli:

art. 13 – “Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale”;

art. 21 – “Manutenzione degli edifici”;

art. 23 – “Ornamento esterno ai fabbricati”;

art. 24 – “Depositi in proprietà privata”;

art. 47 – “Norme di sicurezza negli abitati – sostanze liquide esplosivi, infiammabili e combustibili;

art. 48 – “Norme di sicurezza negli abitati – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili”;

art. 74 – “Rimessa in ripristino ed esecuzione d’ufficio”;

art. 75 – “Sequestro e custodia di cose”;

art. 76 – “Sospensione delle Licenze

PER LE MOTIVAZIONI sopra esposte, e ferme restando le disposizioni previste nel precitato Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/04/2008, al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

ORDINA

 ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili a qualsiasi destinazione urbanistica adibiti, posti nell’ambito dei centri abitati del Comune di CARIATI, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente:

di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro;

di tenere ordinate e pulite le aree private, ivi inclusi i lotti di terreno non edificati ed inutilizzati ricadenti nell’ambito del Centro Urbano, che protendono sul suolo pubblico, garantendo tagli periodici della vegetazione incolta e provvedendo, altresì alla manutenzione delle relative reti di recinzione ed alla rimozione di qualsiasi elemento che possa rappresentare un pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica al fine di evitare rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti igienico sanitari, ed anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

di garantire un’adeguata e sicura chiusura degli immobili inutilizzati, pulire le saracinesche e le soglie, togliere i rifiuti accumulatisi o gettati attraverso gli interstizi dei serramenti all’interno dell’immobile e pulire gli spazi rientranti rispetto alla proiezione lineare della facciata prospiciente la pubblica via;

di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l’adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici quali griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;

di predisporre il rifacimento delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate di essi e dei relativi balconi, il cui degrado arrechi pregiudizio all’incolumità delle persone per il rischio attuale di cedimenti di parti di esse;

di provvedere alla sostituzione degli infissi danneggiati prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e sosta di pedoni e mezzi, nonché all’eliminazione staffe, tasselli, che per le loro caratteristiche intrinseche, sporgenza, ed altezza possano arrecare pericolo alla pubblica incolumità;

di sostituire e/o eliminare i pluviali, le tubature o altri elementi esterni danneggiati prospicienti la pubblica via che possano arrecare pericolo all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;

di eliminare o coprire adeguatamente, la presenza di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente;

di rimuovere tutte le insegne fatiscenti e/o inutilizzate, relative alle rispettive attività artigianali, commerciali e produttive, ivi incluse quelle cessate e/o comunque non autorizzate dal Comune di Cariati, installate su staffe, pali o supporti, su muri privati, su inferriate, recinti o muri di proprietà pubblica, con obbligo di ripristino dello stato preesistente;

di procedere, in occasione di affissione alle bacheche pubbliche allo scopo adibite di qualunque tipologia di manifesti, ivi inclusi gli annunci mortuari, alla rimozione e/o smaltimento di quelli trovati in adiacenza o prossimità dei medesimi impianti di pubblicità, nonché alla tenuta decorosa dei medesimi luoghi (es. taglio erba e/o pulizia);

di tenere libere e sgombre, le aree prospicienti od in prossimità delle rispettive attività produttive e/o artigianali (es. gommisti, carrozzieri, officine meccaniche, ecc.), previa eliminazione di ogni residuo o scarto di lavorazione, ovvero materiale di qualunque genere afferente le medesime attività.

AVVERTE

 che i soggetti indicati al precedente punto devono adempiere agli obblighi della presente ordinanza di cui ai punti:

a), b), c) e d) con effetto immediato e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; 

e), f), g), h), i), j) e k) con effetto immediato e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; 

che, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta eccezione per i casi in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 24/11/l981, n. 689;

che le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite a norma dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con ammesso pagamento in misura ridotta di € 50,00; 

che in caso di più violazioni concorrenti e/o consecutive o nell’ipotesi di reiterazione delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della Legge 24/11/l981, n. 689;

che all’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a compiere la condotta omessa, ripristinando lo stato dei luoghi; 

che l’inottemperanza al contenuto del presente provvedimento comporta, alla conclusione del procedimento istruttorio ovvero in caso di reiterate violazioni alle predette prescrizioni, la violazione a norma dell’art. 650 del Codice penale;

che qualora non si ottemperi a quanto previsto dalle sanzioni accessorie immediatamente, ovvero entro i termini specificati nel verbale di contravvenzione, il Comando Polizia Municipale, può ordinare la prescrizione e disporre l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese a carico del contravventore, ovvero, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, attivare il procedimento di cui all’art. 74 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/04/2008

 DISPONE

 che, la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio online del Comune e trasmessa:

alla Prefettura UTG Cosenza

alla Stazione Carabinieri di Cariati

alla Polizia Municipale di Cariati

all’Area Tecnica LL.PP. e Servizi, per la eventuale esecuzione in danno.

che la Polizia Municipale, in via prioritaria, e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, Legge 24/11/l981, n. 689, sono incaricati di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate, a seguito del termine massimo previsto per ottemperare.

AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo pretorio comunale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Dalla Residenza Municipale, il 31/gennaio/2022

 

f.to IL SINDACO

Avv. Filomena GRECO

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